STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PERDAS NOVAS”

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

Il  giorno 07 Luglio 2020 è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Perdas Novas”, di seguito indicata anche come “Associazione”,  con sede legale a Gergei (SU) in via Oristano n.27.

La sede legale dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della Sardegna, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

L’Associazione opera nel territorio della regione Sardegna ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

A decorre dall’avvenuta istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo ETS o l’indicazione “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ETS Perdas Novas” oppure “Perdas Novas ente del Terzo settore”

ART. 2

(Scopi, finalità e attività)

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale così come definite dal D.Lgs 117/17 “Codice del Terzo Settore” quali:

  1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs 117/17 art.5 comma 1;
  3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere la partecipazione alle attività culturali dedicate a:

  1. la promozione in ambito locale, nazionale ed internazionale della cultura e della storia della Sardegna, con particolare attenzione all’antica Civiltà Sarda, alle sue forme espressive e tecniche costruttive;
  2. la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, artigianale e paesistico della Sardegna e dei suoi territori;
  3. la promozione, valorizzazione, studio, ricerca e sperimentazione delle tecniche di lavorazione della pietra e di costruzione, conservazione, restauro e consolidamento di murature a secco;
  4. la salvaguardia e lo sviluppo di abilità e capacità artigianali della tradizione locale;
  5. la partecipazione e l’inclusione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

  1. Promuovere e organizzare iniziative culturali quali: eventi, convegni, laboratori, workshop, mostre, seminari, degustazioni, raduni, fiere, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
  2. Promuovere, organizzare ed erogare attività didattiche, anche on-line, di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di specializzazione o di aggiornamento teorici e pratici, viaggi-studio, laboratori artistici, artigianali e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado, attività di ricerca e approfondimento delle tematiche inerenti le attività promosse;
  3. Promuovere, organizzare ed erogare attività sociali finalizzate alla conoscenza del patrimonio archeologico, artistico e naturalistico, all’educazione ambientale e alle pratiche ecosostenibili, alla salvaguardia del paesaggio e dell’edilizia tradizionale rurale e alla conoscenza del territorio;
  4. Realizzare iniziative nel settore dell’archeologia sperimentale, delle arti visive, dello spettacolo, dell’educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni;
  5. Organizzare e gestire centri estivi ed invernali con finalità ludico-sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  6. Promuovere e organizzare iniziative volte alla tutela del patrimonio paesaggistico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e sostegno dell’agricoltura e dell’artigianato locale;
  7. Organizzare, promuovere e partecipare a reti locali, nazionali e internazionali che consentano all’Associazione di diventare un punto di riferimento nel suo ambito operativo specifico e nel più ampio contesto di studio, ricerca e promozione del fenomeno del megalitismo e delle strutture ciclopiche in pietra;
  8. Avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
  9. lngaggiare, collaborare e/o scritturare artigiani e artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  10. Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
  11. Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali, anche in forma digitale, riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di libri, giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
  12.  Sviluppare l’utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
  13. Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa, artigianale, artistica e ricreativa;
  14. Porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e che promuova occasioni di confronti interpersonali;
  15.  Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
  16. Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  17. Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale propedeutica e/o collegata agli scopi sociali, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  18. Organizzare corsi e laboratori a carattere artigianale, artistico, culturale, musicale, rassegne e mostre, viaggi, centri di studio e addestramento nel campo culturale, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero
  19. Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l’approfondimento di tematiche archeologiche, architettoniche, ambientali, religiose, culturali, artigianali, artistiche e musicali;
  20. Organizzare iniziative di promozione turistica e di interesse sociale e culturale delle Zone interne della Sardegna;
  21. Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD, videogame, applicazioni, prodotti di Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell’arte;
  22. Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e la diffusione della cultura della Sardegna in tutti i suoi aspetti;
  23.  Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

L’Associazione può svolgere, ai sensi dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L’Associazione:

  • per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
  • può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti e dei privati;
  2. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

ART. 4

(Soci)

II numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

  1. mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esecuzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

II socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  4. al pagamento di eventuali contributi periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
  5. all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare per iscritto domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso dette spese sostenute.

ART. 8

(Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L’Assemblea  ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:       

  • approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera l’esclusione dei soci;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro dal Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo o di trasformazione, fusione o scissione, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dai Soci Fondatori al momento della Costituzione e successivamente nominati dall’Assemblea dei Soci fra i suoi medesimi. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilita di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario e fissa le mansioni eventuali di altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al Consiglio direttivo spetta il compito di:

  1. redigere i programmi di attività culturale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  5. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  6. deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
  7. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

II Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

II Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono consegnati agli atti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la Rappresentanza Legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conto Corrente Bancario intestato all’Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

ART. 11

(I libri sociali e registri)

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13

(Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.